Art. 28 LAM dal 2024

Art. 28 Sezione 4: Indennit giornaliera Diritto e calcolo
1 Se l’assicurato è incapace al lavoro a causa della propria affezione, ha diritto a un’indennit giornaliera.
2 In caso di incapacit totale al lavoro l’indennit giornaliera corrisponde all’80 per cento del guadagno assicurato. (1) In caso di incapacit parziale al lavoro l’indennit giornaliera è ridotta proporzionalmente.
3 In deroga all’articolo 6 LPGA (2) , il grado dell’incapacit al lavoro è determinato generalmente dal rapporto fra il guadagno che l’assicurato può ancora ragionevolmente conseguire e il guadagno che avrebbe ottenuto nella professione o nelle funzioni esercitate senza l’affezione da cui è stato colpito. (3) Se una persona svolge esclusivamente o in parte compiti domestici o educativi, il grado d’incapacit è pure determinato in funzione dell’impedimento nello svolgere questi compiti.
4 È assicurato il guadagno che sarebbe stato conseguito durante il periodo dell’incapacit al lavoro se non fosse insorta l’affezione assicurata. Per stabilire l’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale parte dall’importo valido all’entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all’adeguamento delle rendite giusta l’articolo 43, all’evoluzione dell’indice dei salari nominali determinato dall’Ufficio federale competente (3) .
5 Il Consiglio federale emana, mediante ordinanza, prescrizioni più precise sulla determinazione del guadagno assicurato nel caso di lavoro il cui valore pecuniario può essere solo stimato.
6 In caso di disoccupazione, l’indennit giornaliera corrisponde all’indennit dell’assicurazione contro la disoccupazione.
7 Se l’assicurato maggiorenne segue una formazione o una formazione continua, è preso in considerazione un guadagno corrispondente almeno al 20 per cento dell’importo massimo del guadagno assicurato. (5) Nel caso in cui la formazione professionale subisca un ritardo dovuto a un’affezione assicurata e sussista un’incapacit al lavoro allo scadere della durata abituale degli studi o del tirocinio, l’assicurato ha diritto a un’indennit giornaliera corrispondente al guadagno che avrebbe conseguito al termine della formazione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).(2) RS 830.1
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(5) Nuovo testo giusta l’all. n. 39 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
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