Art. 275 CCS dal 2024

Art. 275 III. Competenza (1)
1 L’autorit di protezione dei minori del domicilio del figlio è competente per le misure in merito alle relazioni personali; è pure competente l’autorit di protezione dei minori del luogo di dimora del figlio se quest’ultima ha gi preso o prende misure a protezione del figlio.
2 Se decide in merito all’autorit parentale, alla custodia o al contributo di mantenimento secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell’unione coniugale, il giudice disciplina anche le relazioni personali. (2)
3 Se non sono state ancora prese misure circa il diritto del padre e della madre, le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volont della persona cui compete l’autorit parentale o la custodia.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorit parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
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