Art. 273 LEF dal 2024

Art. 273 Responsabilit per sequestro infondato (1)
1 Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
2 L’azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.