Art. 27 LEF dal 2024

Art. 27 Rappresentanza nel procedimento esecutivo (1)
1 Chiunque ha l’esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale.
2 Le spese per la rappresentanza davanti agli uffici d’esecuzione e agli uffici dei fallimenti non possono essere accollate alla controparte.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.