Art. 27 LAM dal 2024

Art. 27 Contestazioni
1 Il tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni tra l’assicurazione militare, da un lato, e le persone esercitanti una professione sanitaria, gli stabilimenti, i centri d’accertamento e i laboratori.
2 Competente è il tribunale del Cantone nel quale si trova l’organizzazione permanente di una di queste persone o di uno di questi stabilimenti.
3 I Cantoni designano il tribunale arbitrale e stabiliscono la procedura. Il tribunale arbitrale è composto di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti. Per quanto il caso non sia gi stato sottoposto a un organo di conciliazione previsto convenzionalmente, il tribunale arbitrale non può essere adito senza previa procedura di conciliazione.
4 Le sentenze sono comunicate alle parti per iscritto, con l’indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.
5 Le sentenze del tribunale arbitrale sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005 (1) sul Tribunale federale. (2)
(1) RS 173.110(2) Introdotto dall’all. n. 112 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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