Art. 268 LEF dal 2024

Art. 268 Della chiusura del fallimento
1 Ultimata la ripartizione, l’amministrazione presenta una relazione finale al giudice del fallimento.
2 Quando il giudice ritenga esaurita la procedura di fallimento, ne pronuncia la chiusura.
3 Ove abbia a fare osservazioni sulla gestione dell’amministrazione, ne informa l’autorit di vigilanza.
4 L’ufficio pubblica la chiusura del fallimento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.