Art. 26 LAM dal 2024

Art. 26 Collaborazione e tariffe
1 L’assicurazione militare può stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali, con i centri d’accertamento, con i laboratori, con gli stabilimenti di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe e le misure di gestione strategica delle prestazioni assicurative o dei relativi costi . (1) Essa può affidare la cura dei propri assicurati esclusivamente ai convenzionati. L’adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste nell’ambito ambulatorio. (2)
2 Mediante ordinanza, il Consiglio federale regola il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altri rami delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Analogamente dispone la rimunerazione per gli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza convenzione tariffale. (2)
3 In mancanza di convenzione il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti.
4 Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati dell’assicurazione militare.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2022 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 630; FF 2019 4981).(2) (3)
(3) Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 3 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
(4) RS 832.10
(5) (6)
(6) Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981).
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