LTF Art. 25b - Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica

Einleitung zur Rechtsnorm LTF:



Art. 25b LTF dal 2025

Art. 25b Legge sul Tribunale federale (LTF) drucken

Art. 25b (1) Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica

1 Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale federale, nell’ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 1997 (2) sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2 Il Tribunale federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.

(1) Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).
(2) RS 172.010

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