Art. 257 LEF dal 2024

Art. 257 Pubblicazione
1 Il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto sono resi pubblicamente noti.
2 Ove siano da realizzare fondi, il bando dev’essere pubblicato almeno un mese prima dell’incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni dell’incanto saranno depositate, per l’ispezione, presso l’ufficio dei fallimenti.
3 Un esemplare del bando sar notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l’indicazione del prezzo di stima.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.