Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 25

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 25 LCaGi dal 2025

Art. 25 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 25 Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate dalle autorità

1 Se un’autorità consulta in linea dati penali di VOSTRA, sono automaticamente verbalizzati nello stesso il nome di tale autorità, la data, l’ora e lo scopo della consultazione, i dati penali consultati e le generalità della persona interessata.

2 Le consultazioni effettuate dalle autorità che gestiscono VOSTRA sono automaticamente verbalizzate nello stesso soltanto se servono alla prima iscrizione di dati penali o all’allestimento di un estratto su richiesta scritta di un’autorità.

3 Il Consiglio federale definisce i dati da verbalizzare e la loro forma.

4 I dati verbalizzati possono essere utilizzati soltanto nell’ambito dell’esercizio del diritto di accesso (art. 57) o per l’esecuzione di controlli da parte del Servizio del casellario giudiziale (art. 3 cpv. 2 lett. g).


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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