Art. 25 CPP dal 2024

Art. 25 Delega ai Cantoni
1 Il pubblico ministero della Confederazione può delegare alle autorit cantonali l’istruzione e il giudizio o, in via eccezionale, soltanto il giudizio di una causa penale che sottost alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 23. Sono eccettuate le cause penali di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera g.
2 Nei casi semplici può delegare alle autorit cantonali anche l’istruzione e il giudizio di una causa penale che sottost alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 24.
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