Art. 24e LDA dal 2022
Art. 24e (1) Inventari di fondi
1 Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono riprodurre brevi estratti delle opere o degli esemplari d’opera presenti nei loro fondi all’interno degli elenchi utili ai fini della repertoriazione e della diffusione dei loro fondi, sempre che ciò non pregiudichi la normale utilizzazione delle opere.
2 Per breve estratto si intendono in particolare le parti di opere seguenti:a. per le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche: 1. la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione,2. il titolo,3. il frontespizio,4. l’indice e la bibliografia,5. le pagine di copertina,6. i riassunti di opere scientifiche;b. per le opere musicali e altre opere acustiche nonché per le opere cinematografiche e altre opere audiovisive:1. la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione,2. un estratto reso pubblicamente accessibile dai titolari dei diritti,3. un estratto di breve durata a bassa risoluzione o in formato ridotto;c. per le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica, nonché per le opere fotografiche e altre opere visive: la veduta generale dell’opera, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 ([RU 2020 1003]; [FF 2018 505]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.