Legge sul diritto d’autore (LDA) Art. 24e

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDA:



Art. 24e LDA dal 2022

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Art. 24e (1) Inventari di fondi

1 Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono riprodurre brevi estratti delle opere o degli esemplari d’opera presenti nei loro fondi all’interno degli elenchi utili ai fini della repertoriazione e della diffusione dei loro fondi, sempre che ciò non pregiudichi la normale utilizzazione delle opere.

2 Per breve estratto si intendono in particolare le parti di opere seguenti:

  • a. per le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche:
  • 1. la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione,
  • 2. il titolo,
  • 3. il frontespizio,
  • 4. l’indice e la bibliografia,
  • 5. le pagine di copertina,
  • 6. i riassunti di opere scientifiche;
  • b. per le opere musicali e altre opere acustiche nonché per le opere cinematografiche e altre opere audiovisive:
  • 1. la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione,
  • 2. un estratto reso pubblicamente accessibile dai titolari dei diritti,
  • 3. un estratto di breve durata a bassa risoluzione o in formato ridotto;
  • c. per le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica, nonché per le opere fotografiche e altre opere visive: la veduta generale dell’opera, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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