Art. 241 CPP dal 2024

Art. 241 Capitolo 4: Perquisizioni e ispezioni
1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto.
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3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l’ispezione di orifizi e cavit corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorit penali competenti.
4 La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone.
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