Art. 24 LCA dal 2024

Art. 24 (1)
1 Se il contratto d’assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. È fatto salvo l’articolo 42 capoverso 3.
2 Il premio relativo al periodo assicurativo in corso è dovuto interamente se l’assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.