Art. 237 LEF dal 2025
Art. 237 Designazione dell’amministrazione e di una delegazione dei creditori
1 Costituita l’assemblea, l’ufficio presenta una relazione sull’inventario e sulla massa.
2 L’assemblea delibera se intende affidare l’amministrazione all’ufficio dei fallimenti oppure ad una o più persone di sua scelta.
3 In entrambi i casi, l’assemblea può costituire fra i suoi membri una delegazione dei creditori, alla quale sono affidati, se l’assemblea non decide altrimenti, i seguenti compiti: (1) 1. vigilare sulla gestione dell’amministrazione del fallimento, dar pareri sulle questioni ad essa sottoposte dall’amministrazione, fare opposizione ad ogni provvedimento contrario agli interessi dei creditori;2. autorizzare la continuazione del commercio o dell’industria del fallito, determinandone le condizioni;3. approvare i conti, autorizzare a stare in giudizio, a transigere e compromettere;4. opporsi ai crediti ammessi dall’amministrazione;5. autorizzare ripartizioni provvisorie durante la procedura di fallimento.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ([RU 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
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