Art. 236 CCS dal 2024

Art. 236 I. Momento dello scioglimento
1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi.
2 In caso di divorzio, separazione, nullit del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza.
3 Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni.
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