Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 23

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 23 LCaGi dal 2025

Art. 23 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 23 Dati generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali

1 Se una persona è registrata in VOSTRA, il sistema di gestione dei dati penali genera automaticamente dati di sistema, in particolare:

  • a. indicazioni sull’autore della prima iscrizione di dati e della loro modifica;
  • b. gli avvisi di recidiva destinati alle competenti autorità giudiziarie penali o d’esecuzione in caso di insuccesso del periodo di prova;
  • c. alla scadenza di determinati termini, gli avvisi di controllo per la verifica di eventi che possono influire sulla durata di conservazione dei dati;
  • d. gli avvisi di controllo concernenti la mancata assegnazione di un numero AVS;
  • e. gli avvisi di controllo per l’iscrizione delle date di esecuzione di cui all’articolo 20 capoverso 2;
  • f. l’indicazione del periodo durante il quale le iscrizioni figureranno negli estratti del casellario giudiziale;
  • g. l’indicazione della data prevista della fine di un’interdizione di esercitare un’attività, di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o di un’espulsione.
  • 2 Il Consiglio federale definisce il contenuto esatto degli avvisi, nonché i dati di sistema e la loro forma.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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