Art. 23 LCaGi dal 2025
Art. 23 Dati generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali
1 Se una persona è registrata in VOSTRA, il sistema di gestione dei dati penali genera automaticamente dati di sistema, in particolare:a. indicazioni sull’autore della prima iscrizione di dati e della loro modifica;b. gli avvisi di recidiva destinati alle competenti autorità giudiziarie penali o d’esecuzione in caso di insuccesso del periodo di prova;c. alla scadenza di determinati termini, gli avvisi di controllo per la verifica di eventi che possono influire sulla durata di conservazione dei dati;d. gli avvisi di controllo concernenti la mancata assegnazione di un numero AVS;e. gli avvisi di controllo per l’iscrizione delle date di esecuzione di cui all’articolo 20 capoverso 2;f. l’indicazione del periodo durante il quale le iscrizioni figureranno negli estratti del casellario giudiziale;g. l’indicazione della data prevista della fine di un’interdizione di esercitare un’attività, di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o di un’espulsione.
2 Il Consiglio federale definisce il contenuto esatto degli avvisi, nonché i dati di sistema e la loro forma.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.