EMRK Art. 23 - Durata del mandato e revoca
Einleitung zur Rechtsnorm EMRK:
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è un trattato di diritto internazionale che protegge i diritti umani e le libertà fondamentali. Adottato nel 1950, stabilisce gli obblighi degli Stati Parti di rispettare, proteggere e garantire tali diritti. I cittadini possono rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo per ottenere giustizia in caso di violazione dei loro diritti. La CEDU influenza la giurisprudenza e la legislazione negli Stati membri del Consiglio d'Europa, compresa la Svizzera.
Art. 23 EMRK dal 2022
Art. 23 (1) Durata del mandato e revoca
1. I giudici vengono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.2. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono gi investiti.3. Nessun giudice può essere revocato dall’incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 6 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005 ([RU 2009 3067]; [FF 2005 1913]). Aggiornato dall’art. 2 par. 3 del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, approvato dall’AF il 18 mar. 2016, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 ([RU 2021 461]; [FF 2015 1935]).
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