Art. 23 LADI1 dal 2024

Art. 23 Guadagno assicurato
1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennit per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA (1) ) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. (2) Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo. (3)
2 Per gli assicurati che riscuotono un’indennit di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell’et , del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14). (3)
3 Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un’attivit dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attivit esercitata fuori del quadro ordinario di un’attivit lucrativa indipendente.
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(1) RS 830.1(2) Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
(5) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
(6) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
(7) Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
(8) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
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