Art. 227 CPS dal 2024

Art. 227 Inondazione. Franamento
1. Chiunque intenzionalmente cagiona un’inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrit delle persone o la propriet altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
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