OETV Art. 222p - Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 novembre 2018

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 222p OETV dal 2025

Art. 222p Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 222p (1) Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 novembre 2018

1 Per quanto riguarda l’articolo 100 capoverso 1 lettera a, per l’applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 165/2014, in deroga all’articolo 3b capoverso 1, fa fede la data della prima immatricolazione.

2 I veicoli immatricolati per la prima volta prima del 15 giugno 2019 possono essere equipaggiati con un tachigrafo ai sensi del diritto previgente. I veicoli i cui conducenti sono soggetti all’OLR 1 (2) , dal 15 giugno 2034 devono tuttavia essere muniti di un tachigrafo ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 se impiegati nel traffico transfrontaliero.

3 Per gli specchi retrovisori laterali di cui all’articolo 112 capoverso 5, montati prima del 1° maggio 2019, è sufficiente una superficie di 300 cm2.

4 Gli autobus importati o costruiti in Svizzera fino al 1° settembre 2021 possono essere immatricolati per la prima volta in base al diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 123 capoverso 5 sul sistema di protezione antincendio.

5 Ai rimorchi della categoria O immatricolati per la prima volta prima del 1° maggio 2019 e successivamente immatricolati o messi in servizio come rimorchi di lavoro, rimorchi di carri a motore e di lavoro o rimorchi agricoli e forestali (art. 200–209) si applica il nuovo diritto per quanto riguarda gli impianti di frenatura.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(2) RS 822.221

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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