Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 220

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 220 OETV dal 2025

Art. 220 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 220 Disposizioni finali Esecuzione

1 Il DATEC disciplina i particolari relativi all’esecuzione della presente ordinanza e al rilascio di permessi. (1)

1bis Il DFF disciplina i particolari per quanto concerne i requisiti e il controllo delle officine che installano, collaudano e riparano dispositivi di limitazione della velocità od tachigrafi. (2)

2 L’USTRA può, in casi particolari, ammettere eccezioni a singole disposizioni, purché il loro scopo sia mantenuto (art. 8 cpv. 2 e 3 LCStr).

3 L’USTRA può decidere che non possano essere immessi sul mercato veicoli, parti di veicoli e oggetti d’equipaggiamento non assoggettati all’approvazione del tipo e contrari alle prescrizioni o parti di veicoli e oggetti d’equipaggiamento che servono soltanto o principalmente ad apportare modifiche non autorizzate ai veicoli. L’USTRA può delegare tale competenza a un organo di controllo ai sensi dell’articolo 20 OSPro (3) . (1)

4 L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza e disciplinare i particolari tecnici. (5)

5 L’USTRA può escludere i seguenti veicoli da singole prescrizioni della parte terza:

  • a. veicoli destinati all’esportazione e immatricolati con targhe provvisorie;
  • b. veicoli non sdoganati, immatricolati con targhe provvisorie contraddistinte dalla lettera «Z»;
  • c. veicoli importati in esenzione da tasse come beni in dotazione o ereditati;
  • d. veicoli per i quali è comprovata l’immatricolazione all’estero di almeno sei mesi a nome del detentore e importati in esenzione da tasse come masserizie di trasloco;
  • e. veicoli importati in esenzione da tasse sulla base di un trattato internazionale. (5)
  • (1) (4)
    (2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2006 (RU 2006 1677). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
    (3) RS 930.111
    (4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (5) (6)
    (6) Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-5972/2008Strassenwesen (Übriges)Fahrzeug; Vorinstanz; Fahrzeugs; Vorschrift; Gesuch; Erteilung; Vorschriften; Ausnahmebewilligung; Typengenehmigung; Marke; Markenbezeichnung; Verkehr; Verfügung; Entscheid; Bundesverwaltungsgericht; Motorleistung; Motorfahrzeug; Fahrzeuge; Recht; Zulassung; Verfahren; Voraussetzung; Gehör; Behörde; Bestimmungen; Bundesrat; Verletzung
    A-8382/2007Strassenwesen (Übriges)Euronorm; Beschwer; Vorinstanz; Beschwerdeführerin; Beschwerdeführerinnen; Schweiz; Fahrzeuge; Bundes; Recht; Motorräder; Umwelt; Regel; Typen; Verordnung; Gesuch; Verfügung; Typengenehmigung; Richtlinie; Voraussetzung; Interesse; -konform; Voraussetzungen; Bundesverwaltungsgericht; Markt