Art. 220 OETV dal 2025

Art. 220 Disposizioni finali Esecuzione
1 Il DATEC disciplina i particolari relativi all’esecuzione della presente ordinanza e al rilascio di permessi. (1)
2 L’USTRA può, in casi particolari, ammettere eccezioni a singole disposizioni, purché il loro scopo sia mantenuto (art. 8 cpv. 2 e 3 LCStr).
3 L’USTRA può decidere che non possano essere immessi sul mercato veicoli, parti di veicoli e oggetti d’equipaggiamento non assoggettati all’approvazione del tipo e contrari alle prescrizioni o parti di veicoli e oggetti d’equipaggiamento che servono soltanto o principalmente ad apportare modifiche non autorizzate ai veicoli. L’USTRA può delegare tale competenza a un organo di controllo ai sensi dell’articolo 20 OSPro (3) . (1)
4 L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza e disciplinare i particolari tecnici. (5)
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(2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2006 (RU 2006 1677). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
(3) RS 930.111
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(5) (6)
(6) Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.