Art. 22 LAINF dal 2024

Art. 22 (1) Revisione della rendita
In deroga all’articolo 17 capoverso 1 LPGA (2) , la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l’avente diritto anticipa la riscossione della totalit della rendita AVS in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 (3) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l’et di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).(2) RS 830.1
(3) RS 831.10
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.