Art. 22 LCart dal 2023

Art. 22 Ricusazione di membri della Commissione
1 I membri della Commissione devono ricusarsi qualora sussista un motivo di ricusazione secondo l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 (1) sulla procedura amministrativa.
2 Di norma non si considera che un membro della Commissione abbia interessi personali o che sussistano altri motivi di prevenzione se questi rappresenta un’associazione mantello.
3 Se la ricusazione è contestata, la Commissione o la pertinente camera decidono in assenza del membro interessato.
(1) RS 172.021Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.