Art. 22 ORC dal 2025
Art. 22 Statuto e atto di fondazione
1 Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui:a. i promotori hanno accettato lo statuto; ob. l’organo competente della società ha deciso l’ultima modifica dello statuto.
2 Nel registro di commercio è iscritta come data dell’atto di fondazione il giorno in cui:a. l’atto pubblico attestante la costituzione della fondazione è stato allestito;b. la disposizione a causa di morte è stata allestita; oc. l’atto di fondazione è stato modificato da un tribunale o un’autorità.
3 Qualora lo statuto o l’atto di fondazione fossero modificati o adeguati, occorre produrre all’ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto o dell’atto di fondazione.
4 I seguenti documenti devono essere legalizzati da un pubblico ufficiale:a. gli statuti di:1. società anonime, 2. società in accomandita, 3. società a garanzia limitata, 4. società cooperative, 5. società di investimento a capitale fisso, 6. società di investimento a capitale variabile;b. atti di fondazione. (1)
5 Gli statuti delle associazioni devono essere firmati da un membro della direzione. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
(2) Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.