Art. 22 LPD dal 2023

Art. 22 Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
1 Il titolare del trattamento effettua previamente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati quando il trattamento dei dati personali può comportare un rischio elevato per la personalit o i diritti fondamentali della persona interessata. Se prevede più operazioni di trattamento simili può procedere a una valutazione d’impatto comune.
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3 La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati contiene una descrizione del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per la personalit o per i diritti fondamentali della persona interessata nonché i provvedimenti a loro tutela.
4 Il titolare privato tenuto a effettuare il trattamento in virtù di un obbligo legale è esentato dall’obbligo di procedere a una valutazione d’impatto.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.