Art. 215 CPS dal 2024

Art. 215 Bigamia nel matrimonio o nell’unione domestica registrata (1)
Chiunque contrae matrimonio o un’unione domestica registrata essendo gi coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata,chiunque contrae matrimonio o un’unione domestica registrata con una persona coniugata o vincolata da un’unione domestica registrata,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.