Art. 210 LEF dal 2024

Art. 210 Crediti
sottoposti a condizione (1)
1 I crediti sottoposti a condizione sospensiva sono ammessi al passivo per l’intero ammontare; tuttavia il creditore non può percepire il riparto che gli spetta sulla massa sino a che non sia adempita la condizione.
2 Per le pretese derivanti da rendite vitalizie è applicabile l’articolo 518 capoverso 3 del CO (2) .
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) RS 220
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