Art. 208 OETV dal 2025

Art. 208 Freni, sospensioni e agganciamento di sicurezza
1 Gli impianti di frenatura e gli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi agricoli e forestali con una velocità massima di 30 km/h devono essere conformi ai requisiti tecnici del regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68. Gli agganciamenti di sicurezza di cui all’articolo 189 capoverso 5 non sono necessari. (1)
2
3 Non è necessario che gli assi dei rimorchi agricoli e forestali siano molleggiati.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).(2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.