Codice penale militare (CPM) Art. 206

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 206 CPM dal 2025

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Art. 206 Reclamo in materia disciplinare. Autorità di reclamo

1 La persona punita può interporre reclamo contro:

  • a. l’inflizione di una pena disciplinare;
  • b. la decisione di commutazione di una multa disciplinare in arresti;
  • c. l’arresto provvisorio.
  • 2 Il reclamo è diretto:

  • a. nel caso di una pena inflitta dal capo, al capo immediatamente superiore;
  • b. nel caso di una pena inflitta dall’autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del DDPS, al capo immediatamente superiore;
  • c. nel caso di una pena inflitta dal capo dell’esercito o dall’uditore in capo, al capo del DDPS;
  • d. nel caso di una pena inflitta da un’autorità militare cantonale, all’autorità cantonale superiore.
  • 3 Contro le decisioni disciplinari del capo del DDPS è ammesso il ricorso disciplinare al Tribunale militare di cassazione conformemente all’articolo 209.


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