Art. 206 CPM dal 2025
Art. 206 Reclamo in materia disciplinare. Autorità di reclamo
1 La persona punita può interporre reclamo contro:a. l’inflizione di una pena disciplinare;b. la decisione di commutazione di una multa disciplinare in arresti;c. l’arresto provvisorio.
2 Il reclamo è diretto:a. nel caso di una pena inflitta dal capo, al capo immediatamente superiore;b. nel caso di una pena inflitta dall’autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del DDPS, al capo immediatamente superiore;c. nel caso di una pena inflitta dal capo dell’esercito o dall’uditore in capo, al capo del DDPS;d. nel caso di una pena inflitta da un’autorità militare cantonale, all’autorità cantonale superiore.
3 Contro le decisioni disciplinari del capo del DDPS è ammesso il ricorso disciplinare al Tribunale militare di cassazione conformemente all’articolo 209.
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