Art. 204 CPC dal 2024

Art. 204 Comparizione personale
1 Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione. Se una persona giuridica è parte, devono comparire per lei un organo oppure una persona con mandato commerciale, autorizzata a condurre la causa e a concludere transazioni e con una buona conoscenza dell’oggetto litigioso. (1)
2 Le parti possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia. (2)
3
4 La controparte dev’essere previamente informata della rappresentanza.
(1) Per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).(2) (3)
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
(5) Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.