Art. 201 CPP dal 2024
Art. 201 Sezione 1: Citazione Forma e contenuto
1 Le citazioni del pubblico ministero, dell’autorit penale delle contravvenzioni e delle autorit giudicanti sono emesse per scritto.
2 Le citazioni contengono:a. la designazione dell’autorit penale citante e delle persone che compiranno l’atto procedurale;b. la designazione del citato e della veste in cui è chiamato a partecipare all’atto procedurale;c. il motivo della citazione, sempre che lo scopo dell’istruzione non imponga di sottacerlo;d. il luogo, la data e l’ora della comparizione;e. l’ingiunzione di comparire personalmente;f. l’indicazione delle conseguenze giuridiche di un’assenza ingiustificata;g. la data della citazione;h. la firma del citante.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.