Art. 20 LAM dal 2024

Art. 20 Indennit per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi
1 Se l’assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l’affezione assicurata o la grande invalidit (art. 9 LPGA (1) ) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l’assicurazione militare gli concede un’indennit . (2)
2 Il diritto alle indennit si estingue se l’assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell’assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare.
(1) RS 830.1(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.