Art. 20 LPD dal 2023
Art. 20 Eccezioni all’obbligo di informare e limitazioni
1 L’obbligo di informare secondo l’articolo 19 non sussiste se:a. la persona interessata dispone gi delle pertinenti informazioni;b. il trattamento dei dati personali è previsto dalla legge;c. il titolare del trattamento è un privato tenuto per legge a serbare il segreto; od. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 27.
2 Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, l’obbligo di informare non sussiste inoltre qualora l’informazione:a. non sia possibile; ob. richieda un onere sproporzionato.
3 Il titolare del trattamento può limitare o differire l’informazione oppure rinunciarvi se:a. interessi preponderanti di un terzo lo esigono;b. l’informazione pregiudica lo scopo del trattamento;c. è un privato e:1. lo esigono i suoi interessi preponderanti, e2. non comunica i dati personali a terzi; od. è un organo federale e:1. lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera, o2. l’informazione rischia di compromettere un’indagine, un’istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario.
4 Le imprese appartenenti al medesimo gruppo non sono considerate terzi ai sensi del capoverso 3 lettera c numero 2.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.