Art. 2 LMD dal 2025

Art. 2 Organi competenti
1 Le multe disciplinari sono riscosse dagli organi di polizia e dalle autorità competenti per l’esecuzione delle leggi di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a e delle ordinanze emanate in virtù delle stesse. I Cantoni designano gli organi competenti per la riscossione delle multe disciplinari.
2 Nella misura in cui il diritto federale gli conferisce competenze di controllo nei settori di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato a riscuotere multe disciplinari in caso di infrazioni. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l’UDSC trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale. (1)
3 Il rappresentante dell’organo competente deve legittimarsi come tale dinanzi all’imputato.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.