Art. 19bis LStup dal 2023

Art. 19b (1)
1 Chiunque prepara un’esigua quantit di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un’esigua quantit a una persona di et superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile.
2 Per esigua quantit si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa. (2)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).(2) Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 1451; FF 2011 7269 7295).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.