OR Art. 195 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 195 OR dal 2025
Art. 195 Diritti del compratore a. In caso di evizione totale
1 Quando l’evizione è totale, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere:1. la restituzione del prezzo già pagato e degli interessi, salvo deduzione dei frutti percetti o che avrebbe negletto di percepire e degli altri profitti;2. il rimborso delle spese fatte per la cosa in quanto non lo possa ottenere dal terzo;3. il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali causate dal processo, eccetto quelle che si sarebbero evitate con la denuncia della lite;4. il risarcimento d’ogni altro danno direttamente cagionato dall’evizione.
2 Il venditore è tenuto a risarcire ogni altro danno, in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.