Art. 193 LEF dal 2024

Art. 193 In caso di rinuncia
all’eredit o di eredit oberata (1)
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2 Nei casi summenzionati, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento.
3 La liquidazione in via di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) RS 210
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