Art. 193 LDIP dal 2022

Art. 193 XI. Deposito e attestazione dell’esecutivit
1 Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale. (1)
2 Ad istanza di una parte, il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale attesta l’esecutivit . (1)
3 Ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della presente legge; siffatta attestazione equivale a deposito giudiziale.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
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