Art. 192 LEF dal 2024

Art. 192 D’ufficio (1)
Il fallimento è dichiarato d’ufficio, senza preventiva esecuzione, nei casi previsti dalla legge.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.