Art. 191 CCS dal 2024

Art. 191 3. Cessazione
1 Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni.
2 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono adottare la partecipazione agli acquisti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.