Art. 19 LDA dal 2022
Art. 19 Capitolo 5: Restrizioni del diritto d’autore Utilizzazione dell’opera per uso privato
1 L’uso privato di un’opera pubblicata è consentito. Per uso privato s’intende:a. qualsiasi utilizzazione nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici;b. qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;c. la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.
2 Chi ha diritto di utilizzare l’opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. (1)
3 Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: (1) a. la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d’opera disponibili in commercio;b. la riproduzione di opere delle arti figurative;c. la riproduzione di spartiti di opere musicali;d. la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un’opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati.
3bis Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell’uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all’articolo 20. (3)
4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 ([RU 2008 2421]; [FF 2006 3135]).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 ([RU 2008 2421]; [FF 2006 3135]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.