LStup Art. 18f - In relazione ai medicamenti a base di canapa

Einleitung zur Rechtsnorm LStup:



Art. 18f LStup dal 2023

Art. 18f Legge sugli stupefacenti (LStup) drucken

Art. 18f (1) In relazione ai medicamenti a base di canapa

1 L’UFSP gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati secondo l’articolo 8b.

2 I medici che trattano persone con medicamenti a base di canapa registrano i dati necessari al rilevamento dei dati secondo l’articolo 8b. I dati dei pazienti sono registrati in forma pseudonimizzata.

3 Il Consiglio federale stabilisce:

  • a. i dati necessari per il rilevamento secondo l’articolo 8b, segnatamente anche quelli relativi agli effetti secondari;
  • b. la frequenza e il momento della registrazione;
  • c. i diritti di accesso dei medici secondo il capoverso 2;
  • d. gli aspetti tecnici e organizzativi del sistema di rilevamento dei dati;
  • e. i termini di conservazione dei dati;
  • f. la pubblicazione delle analisi statistiche.
  • 4 Può stabilire che non debbano più essere rilevati dati se per la valutazione scientifica di cui all’articolo 8b capoverso 2 non sono più necessari nuovi dati.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 al 31 lug. 2029 (RU 2022 385; FF 2020 5391).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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