Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 18a

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 18a REDD dal 2022

Art. 18a Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 18a Relatori non giudiziari

1. Nelle sedute in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori non giudiziari, che agiscono sotto l’autorit del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.2. I relatori non giudiziari sono designati dal presidente della Corte su proposta del cancelliere. I cancellieri di Sezione e i cancellieri aggiunti di Sezione di cui all’articolo 18 paragrafo 2 del presente regolamento svolgono di diritto le funzioni di relatori non giudiziari.


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