Art. 189 CPM dal 2025

Art. 189 Esecuzione
delle multe
disciplinari
1 Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa e passate in giudicato durante il servizio possono essere pagate presso la truppa.
2 Le multe disciplinari non pagate in servizio vengono riscosse dal Cantone di domicilio. Se la persona punita non è domiciliata in Svizzera oppure si trova prevedibilmente per lungo tempo all’estero, la multa disciplinare viene riscossa dal Cantone d’origine.
3 Le multe disciplinari pagate presso la truppa sono devolute alla cassa federale. Le multe disciplinari riscosse da un’autorità cantonale sono devolute al Cantone interessato.
4 Il termine di pagamento è di due mesi dal momento in cui la multa è passata in giudicato.
5 Se le multe disciplinari non sono pagate entro i termini fissati, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace. Se non possono essere riscosse in via esecutiva, le multe disciplinari sono commutate in arresti. Un giorno di arresti è equiparato a 100 franchi di multa. Gli arresti si estinguono con il pagamento a posteriori delle multe disciplinari. (1)
6 Per la decisione concernente la commutazione è competente l’autorità militare che ha inflitto la multa disciplinare. Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa vengono commutate dall’autorità militare del Cantone d’esecuzione.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.