Art. 185 CCS dal 2022
Art. 185 I. Ad istanza di un coniuge 1. Pronuncia
1 Ad istanza di un coniuge, il giudice pronuncia la separazione dei beni se vi è grave motivo.
2 Vi è grave motivo segnatamente se:1. l’altro coniuge è oberato o la sua quota di beni comuni è pignorata;2. l’altro coniuge mette in pericolo gli interessi dell’istante o della comunione;3. l’altro coniuge rifiuta senza giusto motivo il consenso richiesto per disporre di beni comuni;4. l’altro coniuge rifiuta di informare l’istante sui suoi redditi, sulla sua sostanza e sui suoi debiti o sui beni comuni;5. l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento.
3 L’istanza di separazione dei beni per durevole incapacit di discernimento può essere proposta anche dal rappresentante legale del coniuge incapace.
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