Art. 185 CPP dal 2024

Art. 185 Elaborazione della perizia
1 Il perito è personalmente responsabile della perizia.
2 Chi dirige il procedimento può convocare il perito ad atti procedurali e autorizzarlo a porre domande alle persone da interrogare.
3 Se ritiene di aver bisogno di complementi agli atti, il perito ne fa domanda a chi dirige il procedimento.
4 Il perito può effettuare da sé semplici accertamenti strettamente connessi con il mandato e convocare persone a tal fine. Queste sono tenute a dar seguito alla convocazione. Se vi si oppongono, possono essere sottoposte ad accompagnamento coattivo.
5 In caso di accertamenti da parte del perito, l’imputato e le persone aventi facolt di non rispondere o di non deporre possono, nei limiti di questa facolt , rifiutarsi di collaborare o di fare dichiarazioni. Il perito li avverte previamente di questo loro diritto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.