Art. 184 CPP dal 2024

Art. 184 Nomina e mandato
1 Il perito è nominato da chi dirige il procedimento.
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3 Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunit di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte. Può prescinderne nel caso di esami di laboratorio, segnatamente ove trattasi di determinare l’alcolemia o il grado di purezza di sostanze, di accertare la presenza di stupefacenti nel sangue o di allestire un profilo del DNA.
4 Insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia.
5 Se opportuno nell’interesse della causa, chi dirige il procedimento può in ogni tempo revocare un mandato peritale e nominare nuovi periti.
6 Prima di assegnare un mandato, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo di spesa.
7 Se l’accusatore privato chiede una perizia, chi dirige il procedimento può subordinare l’assegnazione del mandato al versamento di un anticipo delle spese da parte del richiedente.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.