Art. 182 LIFD dal 2025

Art. 182 Procedura In generale
1 L’autorità cantonale competente, terminata l’istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all’interessato. (1)
2 Contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005 (2) sul Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa. (3)
3 Sono applicabili per analogia le prescrizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso.
4 Il Cantone designa i servizi incaricati del procedimento in caso di sottrazione d’imposta e di violazioni degli obblighi procedurali.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).(2) RS 173.110
(3) Nuovo testo giusta l’art. 51 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2006 2197 1096; FF 2001 3764).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.