Art. 18 LAINF dal 2024

Art. 18 Sezione 3: Rendita d’invalidit (1) Invalidit
1 L’assicurato invalido (art. 8 LPGA (2) ) almeno al 10 per cento in seguito a infortunio ha diritto a una rendita d’invalidit se l’infortunio si è verificato prima del raggiungimento dell’et di riferimento (3) . (4)
2 Il Consiglio federale disciplina la determinazione del grado d’invalidit in casi speciali. Ha la facolt di derogare dall’articolo 16 LPGA.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).(2) RS 830.1
(3) Nuova espr. giusta l’all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
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